Il Diploma rilasciato da CSEN è valido su tutto il territorio nazionale e ti permette di iniziare subito a lavorare in tutta Italia. Non va confuso con i semplici attestati di partecipazione rilasciati da enti privati: questi ultimi certificano solo la presenza al corso e non hanno alcuna validità legale per l’insegnamento.
Insieme al Diploma Nazionale viene effettuata anche l’iscrizione all’Albo dei Tecnici CSEN, che viene trasmesso al CONI.
L’iscrizione abilita il tecnico a operare su tutto il territorio nazionale, poiché la formazione degli operatori sportivi rientra nelle competenze dei soggetti riconosciuti giuridicamente in ambito sportivo, ovvero:
– Il C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano
– Le Federazioni Sportive o Discipline Associate riconosciute dal CONI
– Gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI
(Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242)
Lo Statuto del CONI, approvato dal Ministero vigilante, definisce all’Art. 2 le funzioni di disciplina e regolazione, e all’Art. 26 l’ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva.
Per quanto riguarda gli EPS, la legittimazione a formare tecnici e istruttori deriva dall’Art. 2 del Regolamento “Per il riconoscimento e i rapporti CONI–EPS”, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 01/08/2001.
In merito allo SNaQ, il CONI – con delibera di Giunta Nazionale n. 308 del 18/07/2017 – ha riconosciuto automaticamente il 1° livello SNaQ ai tecnici formati dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS).
Per i livelli successivi e per i certificati equiparativi è necessario frequentare i corsi specifici organizzati dal CONI.
È importante ricordare che lo SNaQ rappresenta anche il Sistema di Qualificazione dei Tecnici Sportivi per le equiparazioni professionali a livello europeo. Tuttavia, ad oggi, tale sistema non è ancora stato formalmente definito e approvato dalla legislazione europea, e mantiene quindi validità esclusivamente nazionale.
Alcune Regioni, dotate di competenza legislativa in ambito sportivo, sono intervenute anche sulla qualificazione delle figure che operano nel settore.
Un esempio è la Regione Lombardia che, con il “Testo Unico delle Leggi sullo Sport”, Titolo II, Art. 8, riconosce come istruttori specifici di disciplina i soggetti in possesso di un’abilitazione rilasciata da:
– Federazioni sportive nazionali riconosciute,
– Scuole regionali del CONI,
– Enti di Promozione Sportiva riconosciuti.
Inoltre i tecnici abilitati quando operano in campo sportivo dilettantistico, cioè con ASD o SSD, possono usufruire del regime fiscale e contributivo agevolato previsto dalla legge di Riforma dello Sport (D.Lgs 29 agosto 2023, n. 120).
È fondamentale distinguere tra un Diploma legalmente riconosciuto e un semplice attestato di partecipazione. Il Diploma è un titolo che abilita realmente alla professione e consente l’iscrizione agli albi ufficiali. L’attestato di partecipazione, invece, si limita a certificare la presenza a un corso e non possiede alcun valore giuridico o professionale.
ATTENZIONE: i corsi erogati da organizzazioni diverse da una Federazione o da un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto direttamente dal CONI rilasciano titoli non validi per l’insegnamento.
Le normative regionali stabiliscono infatti che solo chi possiede un titolo rilasciato da un ente riconosciuto dal CONI può insegnare nei centri sportivi.
Per verificare se il Diploma ottenuto da un’associazione o un ente abbia reale valore legale, ti consigliamo di richiedere una conferma scritta su cosa verrà rilasciato al termine del corso
(esempio: “Il Diploma che otterrò è valido legalmente a livello nazionale e mi permette di lavorare subito senza costi aggiuntivi?”).
In alternativa, puoi controllare autonomamente se un ente risulta ufficialmente riconosciuto consultando l’elenco aggiornato sul sito del CONI.
Solo gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e presenti in tale elenco sono autorizzati a rilasciare diplomi realmente validi per la tua carriera come Istruttore Sportivo Certificato.
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